STATUTO

Allegato “B” – Repertorio n. 13.434 Raccolta n. 10.992

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “POPOLARE TARANTINA REGINA PACIS APS”

Costituzione, denominazione, sede e durata

Articolo 1

  1. E’ costituita nel rispetto dei limiti numerici degli associati previsto dalla Legge, con sede in Taranto alla via Sardegna 2, quale Ente del Terzo Settore, l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Popolare Tarantina Regina Pacis APS”, in conformità al dettato dell’art.35 del D.Lgs. n.117/2017, già Società di Mutuo Soccorso “Popolare Tarantina Regina Pacis”.
  2. L’Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo APS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
  3. Il Trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune dovrà essere disposto con delibera del Consiglio Direttivo.
  4. Il Trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere disposto con delibera dell’Assemblea di modifica dello Statuto.
  5. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

  1. L’Associazione “Popolare Tarantina Regina Pacis APS”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro, svolgendo attività e perseguendo finalità di solidarietà sociale.

Finalità ed Attività

Articolo 3

  1. L’Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art.5 del Codice del Terzo Settore:
    A. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla Legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni;
    B. interventi e prestazioni sanitarie;
    C. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
    D. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    E. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
    F. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni;
    G. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    H. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
    I. formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
    J. servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;
    K. servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’art.2, comma 4, del D. Lgs n.112/ 2017 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’art.1, comma 2, lettera c), della legge n.106 del 6 giugno 2016;
    L. protezione civile ai sensi della legge n.225 del 24 febbraio 1992 e successive modificazioni;
    M. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
    N. dare agli associati, in caso di decesso, degni funerali e onorata sepoltura nelle tombe sociali.

Articolo 4

  1. Al fine di raggiungere gli scopi di interesse generale indicati al precedente art.3 l’Associazione avrà cura di svolgere le seguenti attività:
    a) sviluppare e ravvivare un nuovo spirito di solidarietà umana tra gli Associati, anche in conformità alle attività già
    svolte in passato:
    b) provvede al coordinamento degli Associati per tutte le attività che l’Associazione intenderà svolgere, anche in relazione alle richieste dei propri associati e/o delle Pubbliche Autorità;
    c) tutelare i diritti e gli interessi degli associati e rappresentarli nei rapporti con le autorità civili, sanitarie ed ecclesiastiche del territorio competente;
    d) promuovere l’adesione di altri associati;
    e) fornire supporto agli associati nei vari settori di attività anche mediante l’opera di consulenti esterni;
    f) studiare i problemi delle relazioni sociali, dell’assistenza pubblica e privata e dei servizi di sostegno agli associati in difficoltà;
    g) offrire agli associati, in caso di loro decesso, degni funerali e onorata sepoltura nelle tombe sociali;
    h) erogare sussidi per il caso di malattia dell’associato anche a mezzo di servizi sanitari svolti da volontari;
    i) promuovere ed effettuare ricerche, studi, indagini, pubblicazioni e attività formative, anche con propri mezzi, secondo i fini e gli obiettivi istituzionali;
    j) promuovere e aderire a iniziative di volontariato nazionale e internazionale intrattenendo a tale fine i rapporti con le Istituzioni competenti;
    k) promuovere, organizzare e coordinare, anche con altri soggetti del Terzo Settore, interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, servizi di accoglienza umanitaria e di integrazione sociale, interventi di protezione civile, e altre attività di volontariato nel rispetto della vigente normativa;
    l) promuovere e stipulare partenariati, protocolli d’intesa, accordi, convenzioni e/o contratti in nome e/o per conto degli associati o di alcuni di essi, per lo svolgimento di attività che gli stessi intendono esercitare singolarmente o in forma tra loro congiunta nel rispetto dell’attività di interesse generale dell’Associazione;
    m) partecipare a gare pubbliche e gestire servizi, avvalendosi nell’espletamento delle attività delle capacità tecniche degli stessi Associati previe apposite intese;
    n) svolgere ogni altra attività ritenuta utile o necessaria purché compatibile con i principi costitutivi dell’Associazione e nel rispetto della legge italiana.

Articolo 5

  1. Per lo svolgimento delle attività/finalità cui all’art.3 del presente Statuto, l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.
  2. L’Associazione può avvalersi anche di soggetti e/o strutture qualificati ed esterni all’Associazione quando non sussistono le condizioni per reperire al suo interno soggetti idonei allo svolgimento dell’attività/finalità che intende svolgere e raggiungere.
  3. Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati.

Articolo 6

  1. Ai sensi dell’art.6 del D. Lgs. n.117/2017 l’Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
  2. L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Associati

Articolo 7

  1. Possono diventare associati dell’Associazione tutti coloro che, compiuto il diciottesimo anno di età, ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi ed intendono impegnarsi per la loro realizzazione.
  2. Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Articolo 8

  1. Le spese e/o oneri generali e ordinari, nonchè quelle spese e/o oneri che esulano dall’ordinario sono sopportati da tutti gli associati, nonché dagli eredi o altro soggetto indicato cui al punto 3. del presente articolo, in egual misura; le
    spese e/o oneri ordinari e che esulano dall’ordinario specificamente riguardanti una singola attività/finalità dell’ Associazione sono sopportati dai soli associati aderenti a tali attività/finalità nonché dagli eredi cui al punto 3. del presente articolo. Gli associati sono tenuti al pagamento dei corrispettivi per cessione di beni e/o prestazione di servizi decisi dagli Organi competenti nell’ambito delle attività/finalità statutarie. Le spese e/o oneri si considerano note agli associato mediante l’affissione del deliberato all’Albo dell’associazione.
  2. L’associato ammesso è tenuto al versamento dei seguenti contributi:
    a) Quota di ammissione da pagarsi nei modi e tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo il cui importo, stabilito dal Consiglio Direttivo in rapporto alla attività/finalità ex art.3 del presente Statuto a cui l’associato intende partecipare, si considera noto agli associati mediante l’affissione del deliberato all’Albo dell’Associazione entro il mese di dicembre di ogni anno. Qualora l’associato voglia partecipare alle attività/finalità ex art.3 punto N) del presente Statuto, la quota di ammissione da pagarsi nei modi e tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo, varia a seconda l’età dell’associato al momento di richiesta di adesione.
    Il Consiglio Direttivo può consentire il versamento di tale quota in un numero limitato di rate mensili rispetto all’ entità della somma. La qualità di associato si perfeziona al momento del pagamento dell’intero importo della quota di ammissione.
    b) Contributo annuale ordinario il cui importo, stabilito dal Consiglio Direttivo in rapporto alla attività/finalità ex
    art.3 del presente Statuto a cui l’associato intende partecipare, si considera noto agli associati mediante l’affissione
    del deliberato all’Albo dell’Associazione entro il mese di dicembre di ogni anno.
  3. Qualora l’associato voglia partecipare alle attività/finalità ex art.3 punto N) del presente Statuto, questi con la domanda di ingresso all’Associazione e l’accettazione del presente Statuto, si impegna a porre a carico della propria
    massa ereditaria l’onere del contributo annuale ordinario nonché ogni altra spesa cui al punto 1., acchè, dopo il suo decesso, venga pagato dai suoi eredi, di seguito per brevità nel presente Statuto denominato erede, a da altro soggetto designato, sino a quando i suoi resti mortali saranno presso la cappella sociale. L’erede e/o il soggetto designato non acquisisce la qualità di associato.
  4. Ogni e qualsiasi somma versata a qualsiasi titolo dall’associato o dall’erede o da altro soggetto designato cui al punto 3 non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Articolo 9

  1. Il mancato pagamento da parte dell’associato del contributo annuale ordinario o di ogni altra somma dovuta dall’associato per due anni consecutivi comporta l’automatica sospensione di tutti i suoi diritti di associato i quali non possono essere fatti valere o esercitati sino alla regolarizzazione del pagamento.
  2. La sospensione cessa automaticamente laddove l’associato provveda al pagamento della somma di cui è moroso.
  3. Se il mancato pagamento da parte dell’associato del contributo ordinario annuale o di ogni altra somma dovuta dall’ associato persiste per il terzo e quarto anno consecutivo, ciò determinerà la sua automatica decadenza dalla qualità di associato e di tutti i diritti inerenti tale qualità.
  4. Il Consiglio Direttivo con provvedimento prende atto dell’intervenuta decadenza per gli adempimenti ex lege.
  5. In caso di decadenza l’associato decaduto può chiedere la riammissione con domanda indirizzata al Consiglio Direttivo che può riammetterlo, previo versamento della quota di riammissione.
  6. Per gli associati defunti che in vita avevano aderito all’Associazione per l’attività/finalità ex art.3 punto N), l’accertamento della mancata regolarità contabile ex art.13, punto 6, del presente Statuto, per tre anni consecutivi comporta automaticamente il considerare resti mortali del defunto in stato di abbandono da parte dei familiari con conseguente applicazione di quelle norme del Regolamento di Polizia mortuaria del Comune ove l’Associazione ha la cappella funeraria in cui è sepolto il defunto, relative alla inumazione, o alla deposizione in ossario comune, per i defunti indigenti e/o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
  7. Il Consiglio Direttivo decide sul recupero coatto delle somme dovute all’Associazione a qualsiasi titolo.

Articolo 10

  1. La domanda di ammissione ad associato, che deve contenere oltre le proprie generalità, anche l’adesione esplicita al
    presente Statuto, ai regolamenti, a tutta la normativa della Associazione e quanto statuito dalle delibere degli Organi elettivi, deve essere presentata al Consiglio Direttivo.
  2. Il Consiglio deciderà entro sessanta giorni con delibera motivata sull’accoglimento o il rigetto della domanda
    d’ammissione dell’aspirante.
  3. L’adesione dell’associato è annotata nel libro dei soci.

Articolo 11

  1. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione,
    all’interessato, specificandone i motivi, entro sessanta giorni.
  2. In questo caso l’aspirante associato, entro sessanta giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all’Assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e Doveri

Articolo 12

  1. Gli associati hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con
    diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
  2. Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
  3. Gli associati hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall’appartenenza
    all’Associazione.
  4. I diritti di partecipazione non sono trasferibili, tranne che nell’ipotesi in cui l’associato abbia aderito alla attività/finalità ex art.3 punto N) del presente Statuto nei modi, termini e limiti stabiliti dagli articoli del presente Statuto.
  5. Gli associati e l’erede hanno l’obbligo di rispettare e di fare rispettare le norme dello Statuto e di tutte le norme e
    regole vigenti all’interno dell’Associazione.
  6. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della
    stessa.
  7. Gli associati nonchè l’erede e/o l’altro soggetto designato ex art.8 del presente Statuto hanno l’obbligo di contribuire
    al sostentamento dell’Associazione secondo le previsioni statutarie.

Articolo 13

  1. La qualità di associato si perde:
    a) per morte;
    b) per decadenza ex art.9 del presente Statuto;
    c) per dimissioni;
    d) per esclusione.
  2. In ogni caso resta fermo l’obbligo del pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
  3. Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti, ripetuti, che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizioni di inattività prolungata.
  4. La perdita della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
  5. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) l’associato escluso ha sessanta giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre sessanta giorni dal ricorso medesimo.
  6. Per gli associati defunti che in vita avevano aderito all’Associazione per l’attività/finalità ex art.3 punto N), la permanenza dei loro resti mortali presso una delle cappelle gentilizie dell’Associazione è subordinato alla regolarità contabile di ogni onere stabilito dagli Organi sociali per consentire il mantenere decoroso il luogo in cui l’Associazione colloca i resti mortali dei suoi associati Volontari

Articolo 14

  1. Sono volontari gli associati che aderiscono all’Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  2. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
  3. Al volontario possono essere rimborsate dalla Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
  4. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
  5. Ai sensi dell’art.17, comma 4, del D. Lgs. n.117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n.445/2000 purchè non superino l’importo di euro 10 giornalieri e 150 euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
  6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  7. Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
  8. Gli associati che prestano la loro attività di volontariato, ai sensi dell’art.18, comma 1, del D. Lgs. n.117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la responsabilità
    civile verso terzi.
  9. Gli associati volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Articolo 15

  1. Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori le persone che, condividendo gli ideali, danno un loro contributo
    economico libero e volontario.
  2. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono intraprese di volta in volta dall’Associazione.

Lavoratori

Articolo 16

  1. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purchè non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art.3 del presente Statuto e al perseguimento delle proprie finalità.
  2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. Organi Sociali e Cariche elettive.

Articolo 17

  1. Sono organi dell’Associazione:
    a) l‘Assemblea degli associati;
    b) l’organismo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
    c) il Presidente;
    d) il Tesoriere;
    e) l’Organo di controllo, laddove eletto;
    f) l’Organo di revisione dei conti, laddove eletto.
  2. Tutte le cariche sociali sono elettive.

Assemblea

Articolo 18

  1. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati e ciascuno di essi ha diritto ad un voto, se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.
  2. L’associato sospeso, per tutta la durata del periodo di sospensione, non ha diritto di partecipazione all’Assemblea e
    all’esercizio del diritto di voto.
  3. Qualora nella convocazione dell’Assemblea sono previsti in discussione per l’approvazione anche punti all’ordine del giorno specificatamente riguardanti una attività/finalità di cui all’art.3 del presente Statuto, partecipano alla riunione tutti gli associati, ma possono essere iscritti a parlare, ed hanno il diritto di voto, i soli associati che hanno aderito a quella attività/finalità per cui si discute. Per quei punti all’ordine del giorno specificatamente riguardanti
    l’attività/finalità di cui all’art.3 punto N) del presente Statuto, possono partecipare, con diritto di voto, gli eredi o
    l’altro soggetto designato ex art.8 del presente Statuto, previo accertamento della regolarità contabile inerente
    l’associato deceduto, condizione essenziale per la partecipazione alla riunione e l’esercizio del diritto di voto.
  4. Per ogni associato defunto può partecipare all’Assemblea un solo erede.
  5. L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente:
    a) almeno una volta all’anno;
    b) entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio;
    c) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
    d) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
  6. Per convocare l’Assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera l’ordine del giorno, il giorno e l’ora
    della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Articolo 19

  1. L’Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima dal giorno previsto, dal Presidente per pubblici proclami, mediante manifesti da affiggere presso la sede sociale e sugli idonei spazi pubblici nel Comune ove vi è la sede sociale e comunque con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
  2. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e la sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti
    oggetto del dibattimento.

Articolo 20

  1. Il Presidente, o chi presiede l’Assemblea, nomina un segretario verbalizzante ovvero un notaio nei casi previsti dalla
    legge.
  2. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea.
  3. Il verbale dell’assemblea, e quindi quanto in esso deliberato, è considerato noto a tutti coloro che hanno partecipato
    alla riunione, compresi i deleganti; si considera noto agli assenti mediante l’affissione del deliberato all’Albo
    dell’Associazione per trenta giorni.
  4. Il deliberato dell’Assemblea può essere impugnato entro il termine cui al punto 3.
  5. Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti.
  6. Alla riunione il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento, in qualità di esperti, di persone anche non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
  7. L’Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.

Articolo 21

  1. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
    a) discute ed approva i bilanci;
    b) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
    c) definisce il programma generale annuale di attività;
    d) procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri;
    e) procede eventualmente alla elezione e alla revoca dei componenti dell’Organo di controllo;
    f) nomina, quando previsto, e revoca l’Organo di revisione legale dei conti,
    g) discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
    h) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
    i) ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi previsti dal presente
    Statuto;
    j) delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di non ammissione e/o esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
    k) delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti;
    l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
    m) discute e decide su ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dalle norme sociali.

Articolo 22

  1. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza almeno della metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente.
  2. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei partecipanti.
  3. Ciascun partecipante all’Assemblea può essere latore di un numero massimo di due deleghe.
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
  5. Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  6. Per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 23

  1. Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
  2. Per la votazione si procede normalmente come da Regolamento.
  3. Per le elezioni delle cariche sociali può procedersi anche mediante il voto a scrutinio segreto.
  4. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Articolo 24

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre componenti ad un massimo di cinque eletti dall’Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall’Atto costitutivo.
  2. Esso dura in carica tre anni, cioè sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.
  3. I suoi componenti sono rieleggibili.
  4. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli
    Enti associati.
  5. I componenti del Consiglio Direttivo, oltre ad essere nelle condizioni che consentano un regolare adempimento delle proprie funzioni consiliari, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale e culturale.
  6. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, la persona assistita
    da un amministratore di sostegno, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importi la reclusione superiore a tre anni, l’interdetto dai pubblici uffici per tutta la durata dell’interdizione.
  7. I componenti il Consiglio Direttivo possono essere revocati dall’incarico quando vengono meno i requisiti cui ai punti 4. e 5 e quando hanno compiuto atti gravi in e/o pregiudizio all’Associazione.
  8. Il Presidente, accertata la sussistenza delle condizioni cui ai punti 6. e 7. di un consigliere da parte del Consiglio Direttivo, convoca l’Assemblea per l’adozione dei provvedimenti consequenziali. Nel caso in cui la condizione cui al punto 6. riguardi il Presidente, la convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Vicepresidente.
  9. I consiglieri entro trenta giorni dalla notizia della loro
    elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.
  10. Considerate le responsabilità assunte con la carica e le specifiche competenze necessarie per ricoprire l’incarico,
    nonché il ruolo di responsabilità ex art.28 del D .Lgs. n.117/2017 e di quanto nel presente Statuto, ai componenti il
    Consiglio Direttivo spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle singole riunioni nel rispetto del limite ex art.8 del D .Lgs. n.117/2017, determinato con delibera del Consiglio Direttivo.
  11. Il consigliere che ricopre anche altra carica sociale non ha diritto al gettone lordo di presenza.

Articolo 25

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal vicepresidente, ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei consiglieri.
  2. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale o a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione.
  3. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche con sole ventiquattro ore di preavviso.
  4. Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri.
  5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  6. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
  7. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o videoconferenza purchè ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale:
    a) che sia consentito al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
    b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
    c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
  8. Il Presidente può ammettere l’intervento alla riunione, di persone, in qualità di esperti, non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

Articolo 26

  1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
  2. Nello specifico:
    a) elegge tra i propri componenti il Presidente ed il vicepresidente;
    b) elegge tra i propri componenti il Tesoriere;
    c) nomina il Segretario;
    d) compie qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’Assemblea e di competenza di altri Organi;
    e) convoca l’Assemblea e cura l’esecuzione dei deliberati della stessa;
    f) predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
    g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall’Associazione;
    h) predispone annualmente gli atti per il bilancio d’esercizio e presenta il bilancio all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
    i) predispone annualmente gli atti per il bilancio sociale, qualora previsto dalla legge, e lo presenta all’Assemblea, per la discussione e la sua approvazione;
    j) conferisce mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimenti di singoli atti;
    k) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro, fissandone le mansioni, qualifiche e retribuzioni;
    l) determina l’indennità annua degli Organi sociali elettivi;
    m) predispone e propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e delle sue attività/finalità previste dal presente Statuto nonché degli Organi sociali;
    n) provvede all’ammissione e all’esclusione degli associati;
    o) ratifica e/o respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
    p) delibera in ordine alla perdita dello status di associato;
    q) promuove ed organizza gli eventi associativi;
    r) può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti
    determinati;
    s) nella funesta evenienza di gravi malattie contagiose ed epidemiche, calamità naturali o eventi in base ai quali le Autorità pubbliche competenti hanno dichiarato lo stato di emergenza, adotta tutti quei provvedimenti urgenti, anche in ordine alle cariche sociali, che gli interessi degli associati e le finalità dell’Associazione consigliano, uniformandosi a quanto le Autorità pubbliche competenti disporranno;
    t) determina le quote di ammissione, il contributo annuale ordinario, la quota di riammissione dell’associato decaduto ed ogni altra quota o contributo stabilito da regolamenti, norme e delibere dell’Associazione;
    u) autorizza il compimento di tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione
    non di competenza di altri Organi e non rientranti nell’ordinaria amministrazione, fra i quali : acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare o rinunziare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale, dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con banche ed Istituti di credito o altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
    v) Sottopone all’Assemblea proposte e mozioni;
    w) Propone all’Assemblea l’apertura di sedi secondarie dell’Associazione anche in luoghi, città o paesi, diversi da quello ove è ubicata la sede sociale principale.

Articolo 27

  1. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.
  2. Allorchè questa fosse esaurita ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
  3. In ogni caso la nomina dei nuovi consiglieri scade assieme a quella di coloro che sono in carica all’atto della loro nomina.
  4. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Presidente

Articolo 28

  1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
  2. Ha l’uso della firma sociale.
  3. È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
  4. È rieleggibile.
  5. Il Presidente:
    a) vigila sull’andamento sociale;
    b) firma la corrispondenza, i documenti e gli atti tutti necessari al regolare svolgimento amministrativo
    dell’Associazione;
    c) cura l’ordinaria amministrazione dell’Associazione;
    d) convoca, presiede, disciplina e dirige le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli associati;
    e) può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale;
    f) interviene di diritto in tutte le Commissione, ove costituite, e di tutto riferisce e da conto al Consiglio di Amministrazione e all’Assemblea;
    g) nomina i difensori in caso di controversie giudiziarie e extragiudiziarie in cui è parte l’Associazione, con informativa al Consiglio Direttivo;
    h) propone al Consiglio Direttivo il compimento di tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione non di competenza di altri Organi e non rientranti nell’ordinaria amministrazione, tra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare o rinunziare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generali, dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con banche ed Istituti di credito o altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
    i) in casi di necessità può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.
    Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Contro la decisione del Consiglio Direttivo di
    non ratifica, il Presidente può ricorrere all’Assemblea che decide in merito.
  6. In caso di sua assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.
  7. Considerate le responsabilità assunte con la carica e le specifiche competenze necessarie per ricoprire l’incarico,
    nonché il ruolo di responsabilità ex art.28 del D. Lgs. n.117/2017 e di quanto nel presente Statuto, al Presidente
    spetta un’indennità annua nel rispetto del limite ex art.8 del D. Lgs. n.117/2017, determinata con delibera del Consiglio Direttivo.

Tesoriere

Articolo 29

  1. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto
    contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio.
  2. Cura tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
  3. Al Tesoriere può essere conferito il potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o
    estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli Organi statutari.
  4. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
  5. Considerate le responsabilità assunte con la carica e le specifiche competenze necessarie per ricoprire l’incarico, nonché il ruolo di responsabilità ex art.28 del D. Lgs. n.117/2017 e di quanto nel presente Statuto, al Tesoriere spetta un’indennità annua nel rispetto del limite ex art.8 del D. Lgs. n.117/2017, determinata con delibera del Consiglio Direttivo.

Segretario

Articolo 30

  1. Al Segretario spetta il compito di redigere i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri sociali.
  2. Svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo
    svolgimento dei suoi compiti.
  3. il Segretario viene nominato ogniqualvolta è necessario dal Consiglio Direttivo, anche tra i dipendenti dell’Associazione.

Vicepresidente

Articolo 31

  1. È nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

Organo di Controllo

Articolo 32

  1. Qualora i ricavi dell’Associazione superino i limiti indicati dall’art.30 del D. Lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, l’Assemblea elegge un Organo di controllo, anche monocratico.
  2. Ai componenti dell’Organo di controllo di applica l’art.2399 del codice civile.
  3. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all’art.2397, comma secondo, del codice civile e non rivestire la qualità di associato o erede.
  4. Nel caso di Organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
  5. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231 qualora applicabile, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  6. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art.14
    del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni.
  7. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
  8. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono richiede agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  9. L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art.31, comma 1, del D. Lgs. n.117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
  10. L’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
  11. I componenti l’Organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
  12. La scadenza dell’Organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infratriennale.
  13. La funzione di componente l’Organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Revisione legale dei conti

Articolo 33

  1. L’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art.31 del D. Lgs. n.117/20217 e successive modifiche ed integrazioni, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o
    una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro.
  2. Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’Organo e il numero dei componenti.
  3. In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
  4. I componenti l’Organo di revisione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
  5. La scadenza dell’Organo di revisione non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infratriennale.
  6. La funzione di componente l’Organo di revisione è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
  7. Non possono essere nominati componenti dell’Organo di revisione coloro che rivestono la qualità di associato o erede

Patrimonio Esercizio sociale e Bilancio

Articolo 34

  1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
  2. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri
    dell’Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale
    dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
  3. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 il bilancio può essere
    redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa ai sensi dell’art.13, comma 2, del D. Lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 35

  1. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
    a) contributi e quote previste dallo Statuto, Regolamenti e delibere dei competenti Organi;
    b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al
    sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    c) donazioni e lasciti testamentari;
    d) rimborsi derivanti da convenzioni;
    e) rendite patrimoniali;
    f) attività di raccolta fondi;
    g) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art.6 del D. Lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art.3 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio.

articolo 36

  1. Il patrimonio sociale è costituito da:
    a) beni immobili e mobili;
    b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
    c) donazioni, lasciti o successioni;
    d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

articolo 37

  1. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento
    delle finalità dell’Associazione.
  2. In caso di dimissioni, esclusione o morte dell’associato, la sua quota sociale e quant’altro versato rimane di proprietà
    dell’Associazione.
  3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri Sociali

Articolo 38

  1. L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
    a) libro degli associati;
    b) registro dei volontari;
    c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti
    per atto pubblico;
    d) libro dello adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri Organi sociali

Pubblicità e trasparenza

articolo 39

  1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro degli associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.
  2. I documenti sociali cui al punto 1 del presente articolo devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale.
  3. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’Associazione

Bilancio Sociale Informativa Sociale

Articolo 40

  1. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a centomila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce, ex art.14, comma 2 del D. Lgs. n.117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Scioglimento dell’ Associazione

Devoluzione dei beni

articolo 41

  1. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dal
    presente Statuto.
  2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra gli associati
    ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
  3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
  4. L’Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio la richiesta di parere con raccomandata A.R. o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. n.82/2005.

Norma fiscale

articolo 42

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con
    particolare riferimento al codice civile, al D. Lgs. n.117/2017 e alle loro eventuali variazione.

F.to: D’Ambrosio Giuseppe – Raffaele Disabato Notaio. Vi è il sigillo.